L’impotenza finanziaria del conduttore, anche se causata dalla pandemia e dalla conseguente crisi dell’attività esercitata nell’immobile, non rientra nel concetto di impossibilità della prestazione (Trib. Roma).
Con riferimento al caso di una conduttrice che, in epoca di pandemia, aveva smesso di pagare il canone di locazione dell’immobile dove abitava e gestiva un B&B, asserendo che la morosità era dovuta all’epidemia da Covid-19 e alle restrizioni adottate per contrastarla, che avrebbero reso la prestazione di corresponsione dei canoni impossibile, il Tribunale di Roma, Sez. VI, sentenza del 28.10.2021 si è così espresso: “Il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, secondo giurisprudenza costante, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata da causa di forza maggiore: “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media, fermo restando che l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro” (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 6594 del 30.04.2012, parte motiva); “In materia di obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo nell’ambito di un diverso rapporto” (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 25777 del 15.11.2013). Applicando detti principi al caso di specie la mera impossidenza economica derivante dal factum principis non esclude la responsabilità da inadempimento della prestazione pecuniaria anche in ragione del principio genus numquam perit”.