I DPCM sono meri provvedimenti amministrativi e non rientrano nell’ambito di operatività del principio “Iura novit curia” (Trib. Roma, sez. VI, sentenza 28.10.2021).

I DPCM sono meri provvedimenti amministrativi e, dunque, la parte che li richiama ha l’onere di provare la loro emanazione attraverso la relativa produzione nel giudizio (Trib. Roma).

Con riferimenti ai vari DPCM adottati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il Tribunale di Roma, Sez. VI, sentenza del 28.10.2021, si è così espresso: “I richiamati DPCM, adottati durante l’emergenza sanitaria e per affrontare la stessa, non assurgono a fonte normativa, essendo, semmai, partecipi della medesima natura delle ordinanze contingibili ed urgenti, le quali – secondo l’orientamento più convincente, persuasivo, e meglio considerante la c.d. innovatività delle fonte normative – sono meri provvedimenti amministrativi generali ma privi di valenza normativa(in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 11/12/2013, (ud. 14/02/2012, dep. 11/12/2013), n. 5973, nonché Sez. U – , Sentenza n. 20680 del 09/08/2018, Rv. 650273 – 01, che cita la natura provvedimentale). Il principio è stato confermato da nutrita giurisprudenza. Sul punto si legge: “Il principio “iura novit curia”, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni)” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 34158 del 20.12.2019).”

“Dalla natura provvedimentale e non già normativa dei DPCM de quibus deriva l’esclusione degli stessi dal principio iura novit curia e l’afferenza dei medesimi all’onere probatorio gravante in capo alla parte”.